Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L)
Il Servizio svolge attività di prevenzione in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso due principali linee operative: 1) quella della prevenzione in senso stretto e dell’assistenza alle imprese; 2) quella del controllo amministrativo e della vigilanza, per un totale di circa cento endoprocedimenti.
Cos'è
Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – S.Pre.S.A.L. – è uno dei Servizi della prevenzione afferenti al locale Dipartimento di Prevenzione di area medica (insieme ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, di Salute e Ambiente). La struttura svolge attività di prevenzione degli infortuni lavorativi e delle malattie professionali (vedi avanti: Cosa è (di cosa si occupa il Servizio)).
In funzione dei compiti di mandato, il Servizio:
- annovera primariamente dirigenti medici specialisti in Medicina del Lavoro, unità del comparto sanitario tecnici della prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro, assistenti sanitari, unità del comparto amministrativo assistenti amministrativi;
- intrattiene rapporti con alcune decine di soggetti istituzionali, in vario modo concorrenti o coinvolti nell’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro,
- si avvale di una doppia sede operativa; una principale situata in Olbia (Casa di Comunità/Polo sanitario San Giovanni di Dio, viale Aldo Moro) e una secondaria a Tempio Pausania (Presidio ospedaliero Paolo Dettori, via Grazia Deledda).
La citata attività di prevenzione degli infortuni lavorativi e delle malattie professionali comporta:
- la vigilanza sulla corretta applicazione, nei luoghi di lavoro, delle norme di protezione e tutela della salute dei lavoratori (D. Lgs. 81/08 – art. 13; D.P.C.M. 12/1/2017 – allegato 1, area C; D.Lgs. 758/94; Codice di procedura penale) – anche a seguito di infortunio o di casi di malattia di probabile origine professionale –, sia per delega dell’autorità giudiziaria di riferimento sia per iniziativa propria, sempre appannaggio degli operatori muniti della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per i luoghi di lavoro;
- il cosiddetto controllo amministrativo, documentale e relativo alle pertinenze di produzione visitabili, volto al rilascio di atti autorizzativi o dispositivi dietro specifica istanza formulata ex lege (D. Lgs. 81/08 – Titolo II, Luoghi di lavoro; D.P.R. 160/2010 e normativa regionale d’ambito, per la quale si rimanda alle apposite sezioni del sito regionale) e perlopiù attraverso gli sportelli unici comunali per le attività produttive e l’edilizia (in acronimo “SUAPE”) o altro canale di afferenza provinciale o regionale;
- la ricognizione dei luoghi di lavoro per comparto, finalizzata alla conduzione di interventi di prevenzione e assistenza disposti e regolamentati dal piano regionale di prevenzione di volta in volta vigente oppure varati di iniziativa sulla scorta del profilo di rischio del territorio per comparto (D. Lgs. 81/08 – art. 10; D.P.C.M. 12/1/2017 – allegato 1, area C);
- la sensibilizzazione e l’indirizzo dei lavoratori, dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione aziendali, di altre figure variamente concorrenti allo sviluppo della prevenzione nei luoghi di lavoro;
- lo svolgimento di accertamenti sanitari su fochini, conduttori di generatori di vapore, utilizzatori di gas tossici, di accertamenti sanitari successivi al ricorso del lavoratore o del datore di lavoro contro il giudizio di idoneità del medico competente, di apposito protocollo sanitario sui lavoratori esposti all’amianto prima che fosse vietato, per legge, l’uso del materiale nell’attività produttiva industriale e artigianale europea e nazionale (1992; cosiddetti ex esposti), di accertamenti sanitari – con scopi di controllo – sui lavoratori di qualunque comparto già sottoposti a sorveglianza sanitaria dal medico competente (vedi sotto – A chi si rivolge (quali categorie assiste)).
Dove
S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.)
Direttore: Dott. Pietro Masia
Casa di Comunità | Struttura Sanitaria San Giovanni di Dio | Secondo Piano
v.le Aldo Moro | Olbia
Accesso libero o per appuntamento
Tel. 0789 552172 (segreteria del Servizio)
E-mail: [email protected]
PEC: [email protected]
Ufficio Periferico
P.O. Paolo Dettori |Primo Piano
via Paolo Demartis | Tempio Pausania
Il Servizio riceve la propria utenza senza vincoli orari, e, nei limiti del possibile, dà risposta anche all’utente che non abbia preliminarmente fissato un appuntamento. Tuttavia, allo scopo di fornire risposte quanto più adeguate attraverso gli operatori più indicati, si raccomanda di fissare preliminarmente un appuntamento attraverso i recapiti della segreteria. La stessa modalità è utilizzata per concordare giorno e ora relativi alle prestazioni ambulatoriali mediche di Medicina del Lavoro.
A chi si rivolge
L’attività di vigilanza ha il referente primario nell’autorità giudiziaria locale. Il concorso con altri enti e organizzazioni, spesso ricercato di iniziativa o delegato dall’autorità giudiziaria in ragione della natura dell’intervento di vigilanza da svolgere o in corso di svolgimento, impone il raccordo operativo con i soggetti di volta in volta interessati.
Il controllo amministrativo serve il legittimo interesse dell’utente che ne faccia formale richiesta a ottenere, secondo normativa vigente, autorizzazioni o disposizioni relative all’uso conforme di luoghi di lavoro aperti e chiusi.
L’attività ambulatoriale di Medicina del Lavoro è rivolta a chi richieda legittimamente certificazioni sanitarie in esito ad accertamenti sanitari di Medicina del Lavoro. In particolare, l’attività è finalizzata:
- alla certificazione, in sede di ricorso, dell’idoneità alla mansione specifica del lavoratore interessato, dietro ricorso del lavoratore o del datore di lavoro (D.Lgs. 81/08 – art. 41, comma 9);
- all’applicazione, con scopi di tutela, dell’apposito protocollo sanitario a favore di lavoratori già esposti all’amianto,
- alla certificazione dell’idoneità psico-fisica all’esercizio dell’attività di fochino, conduttore di generatori di vapore, utilizzatore di gas tossici.
L’attività ambulatoriale di Medicina del Lavoro svolta dai medici del lavoro del Servizio non coincide con quella svolta dal medico competente nelle unità produttive dei vari comparti lavorativi locali, né può in alcun modo sostituirla. Essa è rivolta, invece, a specifiche categorie di lavoratori per le quali le norme vigenti, con scopi definiti, prevedono l’intervento diretto dei medici specialisti in Medicina del Lavoro del servizio pubblico.
Peraltro, in seno all’attività di controllo propria del Servizio, le unità mediche dell’Organo di vigilanza della Struttura:
- si pronunciano, con giudizio vincolante in occasione di ricorso, sull’idoneità dei lavoratori di qualunque comparto (con l’eccezione di quelli delle forze dell’ordine e dei corpi militari) già sottoposti a sorveglianza sanitaria dal medico competente;
- dispongono, in modo motivato e all’indirizzo delle aziende interessate, nuovi accertamenti sanitari sui lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria dal medico competente, attraverso lo stesso medico competente o lo staff medico della Struttura (in funzione di scopi differenti).
Cosa offre
- Le prestazioni sanitarie relative alla funzione di prevenzione e controllo nei luoghi di lavoro e agli scopi della Medicina del Lavoro, attraverso l’operato di diversi profli sanitari (vedi le sezioni precedentiCosa è (di cosa si occupa il Servizio) e A chi si rivolge (quali categorie assiste));
- Tutte le informazioni relative all’uno e all’altro ambito, fornite attraverso lo sportello informativo del Servizio (vedi sezione successiva – Come accedere al Servizio). A scopo puramente esemplificativo, sono date informazioni riguardanti:
– l’attività complessiva della Struttura;
– i procedimenti tipici volti al rilascio di atti autorizzativi o dispositivi a riscontro di specifica istanza ex lege (controllo amministrativo – vedi le sezioni precedenti Cosa è (di cosa si occupa il Servizio) e A chi si rivolge (quali categorie assiste));
– ogni informazione utile alle unità produttive territoriali al fine di un adeguamento, quanto più stretto e tempestivo, alle norme e alle prassi di riferimento in materia di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
– l’attività medico-lavorativa ambulatoriale condotta dalle unità mediche in forze alla Struttura.
Come accedere al servizio
Considerata la natura delle prestazioni rese – attraverso la quotidiana attività in esterno dei ¾ degli operatori, in quanto media quotidiana per la settimana lavorativa tipo –, il contatto con il Servizio è possibile mediante e-mail o telefono (0789 552172; [email protected] ).
Ai recapiti indicati possono essere date solo informazioni rapide, che non richiedano approfondimenti o l’esame di situazioni complesse. In questi casi, invece, è opportuno che, attraverso i recapiti forniti, si chieda un appuntamento con uno o più operatori del Servizio, motivando sinteticamente la richiesta. Per prendere contatto col Servizio e per accedervi non è necessario alcun documento. Tuttavia, nel corso dell’eventuale incontro concordato potrebbe rendersi necessario prendere visione della documentazione attinente a quanto rappresentato; l’interessato, dunque, avrà cura di portare con sé i documenti utili a supportare le proprie argomentazioni. All’e-mail indicata o all’indirizzo pec del Servizio –[email protected] –, possono essere inviate, inoltre, le segnalazioni di probabili situazioni contravvenzionali in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Si raccomanda, in proposito, di esporre fatti e situazioni osservati direttamente e, per quanto è possibile dedurre da parte di un soggetto non esperto, probabile fonte di rischio per i lavoratori, tralasciando considerazioni e interpretazioni non suffragate da riscontri oggettivi. L’autorità giudiziaria e i soggetti istituzionali concorrenti (forze dell’ordine, forze di polizia, vigili del fuoco ecc.) accedono al Servizio anche nelle fasce orarie della pronta disponibilità (ad oggi, ore 20 -ore 8 dei giorni feriali, ore 8 – ore 20 e ore 20 – ore 8 nei giorni prefestivi e festivi) in via esclusiva attraverso recapiti appositamente predisposti per la chiamata in urgenza.
Tempi e scadenze
In generale, ogni richiesta pervenuta legittimamente (competenza) e conformemente (esposizione chiara, motivazione) al Servizio – da parte di utenti, pazienti, soggetti istituzionali e soggetti pubblici a vario titolo interessati (singoli e collettivi) – è seguita da riscontro a favore del richiedente entro 30 giorni (L. 241/90).
Le stesse istanze soggette al cosiddetto controllo amministrativo (SUAPE e altri canali digitali – vedi le sezioni precedenti Cosa è (di cosa si occupa il Servizio) e A chi si rivolge (quali categorie assiste)) osservano, per legge, il tempo indicato, ma sono solitamente riscontrate entro 7-10 giorni dalla loro ricezione secondo le modalità invalse di fruizione dei richiamati canali digitali.
Le segnalazioni di sospetta violazione della normativa di prevenzione sono seguite dalla predisposizione degli interventi tipici, secondo ordine di priorità dettato
- dai contenuti della segnalazione;
- dalla fonte della segnalazione;
- da elementi discrezionalmente valorizzati, a mente degli scopi peculiari dell’attività di controllo e vigilanza.
L’eventuale seguito, quanto più tempestivo e compiuto, osserva i tempi imposti dal Codice di procedura penale agli organi di polizia giudiziaria.
Ultima modifica
7 Aprile, 2025