Art. 15, c. 1,2 del D.Lgs. 33/2013 e ss.ii.mm – D.Lgs 97/2016
L’amministrazione pubblica e aggiorna le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e degli incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, specificando gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae i dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o svolgimento di attività professionali, i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro con specifica evidenza delle componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Art. 10, c. 8, lett. d), art. 15, c. 1, 2, 5 del D.Lgs. 33/2013 e ss.ii.mm. D.Lgs 97/2016 – L’amministrazione pubblica e aggiorna le informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, specificando gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae i dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o svolgimento di attività professionali, i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro con specifica evidenza delle componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
L’amministrazione pubblica l’elenco delle posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle P.A., individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure di selezione.

Posizioni organizzative

Curriculum Vitae

Dotazione organica

Personale non a tempo indeterminato

Consulta i tassi di presenza e assenza.

Art. 15, c. 1, 2 del D.Lgs. 33/2013 e ss.ii.mm. D.Lgs 97/201
Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Art. 21, c. 1 del D.Lgs. 33/2013 – Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonchè le eventuali interpretazioni autentiche.

Il comma 8° dell’art. 47 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede che “i contratti e accordi collettivi nazionali nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell’ARAN e delle amministrazioni interessate”.

Contrattazione integrativa