Obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2: prenotazioni ultracinquantenni

Come comunicare le informazioni relative all’obbligo vaccinale: è attivo un indirizzo e-mail.

OLBIA, 6 maggio 2022 – La Direzione Sanitaria della Asl Gallura comunica che è stato creato un nuovo indirizzo e-mail riservato agli ultracinquantenni che devono ottemperare all’obbligo vaccinale anti Sars-Cov2.

Per l’attestazione dell’insussistenza dell’obbligo vaccinale per i soggetti ultracinquantenni risultati inadempienti e che abbiano ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, la richiesta per la ASL Gallura dovrà essere inviata all’indirizzo email: [email protected].

Il soggetto interessato dovrà allegare:

  • dati anagrafici e codice fiscale;
  • la scansione della comunicazione ricevuta dalla Agenzia delle entrate-Riscossione (o almeno il numero identificativo);
  • le certificazioni mediche riferite a eventuale esenzione dalla vaccinazione e le motivazioni.

I soggetti potranno richiedere la attestazione dell’insussistenza dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, seguendo la procedura riportata nella comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ricevuto dall’Agenzia delle entrate-Riscossioni e inoltrando contestualmente all’agenzia delle entrate-Riscossioni la presentazione della richiesta.

L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale (DL del 7 Gennaio 2022art.1,DL 44/2021 art.4-sexies sanzioni pecuniarie) viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro, in uno dei seguenti casi:

  • soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • soggetti che a decorrere dal febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute;
  • soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9. comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021 n.87.

La sanzione si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4,4-bis e 4-ter. (DL del 7 Gennaio 2022art.1,DL 44/2021 art.4-sexies sanzioni pecuniarie). L’irrorazione della sanzione sopra riportata, è effettuata dal Ministero della Salute per tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel documento qui sotto allegato.

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