Monitoraggio richieste e istanze accesso agli atti.
Diritto di accesso civico
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, prevedono due tipologie di accesso:
Accesso Civico disciplinato dall’art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dall’art. 4 della legge provinciale n. 4 del 2014: è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione ai sensi di legge, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione da parte dell’amministrazione;
Accesso Civico Generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dall’art. 4 della legge provinciale n. 4 del 2014: è il diritto di chiunque di accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013 e dall’articolo 32 bis della legge provinciale sull’attività amministrativa, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
E’ opportuno evidenziare che l’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso (accesso documentale), quest’ultimo infatti è uno strumento finalizzato alla tutela degli specifici soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.
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